Bozza Statuto Biodistretto Sud Sardegna

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E’ costituita con sede nel Comune di …. una Società Cooperativa con la denominazione “BioDistretto Sud Sardegna……….”.

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nonché trasferire, con deliberazione dell’Assemblea dei soci, la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 2

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell’atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società per azioni.

Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2520 del codice civile.

SCOPO SOCIALE

Art. 3

La Società Cooperativa opera, senza finalità speculative, si prefigge i seguenti scopi:

  • progettare e sviluppare un sistema produttivo e socio-culturale locale (c.d. “BioDistretto”), caratterizzato dall’identità storica e territoriale del Sud Sardegna e dell’Arcipelago del Sulcis, derivante dall’integrazione fra attività agricole condotte col metodo biologico ai sensi delle vigenti norme comunitarie, e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
  • richiedere il riconoscimento di distretto biologico ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 16 ed in quanto tale, richiedere i benefici previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria e regionale vigente;
  • perseguire e agevolare la crescita economica, sociale e culturale delle comunità del Sud Sardegna e dell’Arcipelago del Sulcis, mediante tecniche ecosostenibili delle attività produttive agricole ed alimentari e dei settori del turismo, dell’edilizia e dell’energia, e la valorizzazione in generale delle risorse socio-culturali specifiche locali ed in particolare delle zone rurali;
  • attuare una politica distrettuale e di filiera basata su diversificazione produttiva, integrazione economica, sociale e coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale, con un adeguato benessere per i residenti, promuovendosi a polo d’attrazione per altre imprese ed individui.
  • Promuovere la collaborazione con i Comuni interessati al BioDistretto, altri soggetti pubblici, le imprese e le associazioni, in particolare quelle culturali, dei consumatori ed ambientaliste, con l’obiettivo di favorire una crescita culturale, sociale ed economica ispirata alla transizione ecologica in campo economico ed energetico
  • Collaborare allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica nel contesto della agricoltura biologica, digitale e di precisione con sperimentazione, servizi, risultati e ricadute produttive diffusibili all’interno del territorio del BioDistretto..

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere tutte le attività ed operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, in particolare:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto in proprietà o di altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il conseguimento degli scopi della Cooperativa;
  • partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con gli scopi della Cooperativa
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
  • stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
  • costituire e/o partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Cooperativa medesima;
  • promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la società cooperativa e gli altri operatori interessati alle attività distrettuali;
  • promuovere e/o costituire e/o gestire con i suoi soci una Comunità Energetica Rinnovabile come contributo alla transizione energetica ed alla sostituzione delle energie fossili.
  • promuovere azioni di informazione, educazione alimentare e promozione dei consumi delle produzioni agro-alimentari territoriali particolarmente indirizzate ai giovani, anche adottando appositi marchi, al fine della loro valorizzazione sul mercato;
  • svolgere ogni altra attività ed iniziativa che sia strettamente connessa a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali.

La società potrà possedere immobili. Qualora particolari circostanze lo richiedessero la società potrà concedere avalli o fideiussioni anche avanti l’Autorità Giudiziaria.

La Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta ed in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società o raggruppamenti o reti interdistrettuali aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La Società Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

La Società potrà aderire, ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, utili o necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l’ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento dei credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.

Qualora particolari circostanze lo richiedessero, la società potrà concedere avalli o fideiussioni anche avanti l’Autorità Giudiziaria.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge; possono essere soci:

  • le singole aziende agricole, le cooperative, i consorzi e gli enti fra produttori associati in forma cooperativa, nonché altri enti consortili o società di qualunque tipo, composti da produttori che abbiano notificato la propria azienda secondo il vigente Regolamento Comunitario sul metodo di produzione biologica residenti nei Comuni del BioDistretto o comunque facenti parte di una delle filiere biologiche campo di intervento del BioDistretto
  • le organizzazioni professionali agricole
  • i tecnici agricoli, periti agrari e(o agrotecnici e laureati agronomi o veterinari che esercitino attività di consulenza o assistenza tecnica alle aziende agricole biologiche
  • gli operatori della ristorazione o dell’ospitalità o del turismo e più in generale del commercio, interessati a percorsi socio-economici in sinergia con le produzioni e le aziende agricole biologiche nelle filiere produttive campo di intervento del BioDistretto
  • le associazioni culturali, di consumatori ed ambientaliste, che operano nel territorio e/o nelle filiere produttive interessato dal BioDistretto, in particolare quelle che promuovono l’agricoltura biologica, l’alimentazione naturale ed uno stile di vita improntato al rispetto dell’ambiente ed alla salute ed al benessere delle persone
  • le Agenzie Regionali o locali che si occupano di assistenza, ricerca e sperimentazione verso il mondo rurale
  • Istituzioni universitarie, enti e organismi di ricerca pubblici o privati.

Per essere soci bisogna avere compiuto il 18° anno di età ed essere in grado di partecipare direttamente e a turno con gli altri soci agli scopi sociali.

E’ fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

– cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

– l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

In caso di società o associazione o ente la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell’ente richiedente e deve essere accompagnata dalla relativa delibera dell’organo sociale o istituzionale competente. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni:

– la ragione sociale o la denominazione e la sede;

– copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;

– l’ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente di carattere generale e di settore. I soci persone giuridiche devono sottoscrivere un numero minimo di due quote; se le persone giuridiche associano almeno trenta produttori agricoli devono sottoscrivere un numero minimo di cinque quote.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Con l’iscrizione il socio assume l’obbligo di contribuire al finanziamento ordinario a copertura dei costi di gestione della Cooperativa con importi e modalità definite dal Regolamento interno di cui all’art. 9 del presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione in armonia con i principi di mutualità e cooperazione.

Art. 6

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 7

SANZIONI

In caso di comportamento, da parte del Socio, contrario allo statuto sociale e/o al Regolamento interno il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può comminare sanzioni amministrative a carico del Socio e, in caso di particolare gravità, deliberare la sua esclusione ai sensi dello statuto vigente. Le sanzioni possono essere comminate anche solo in caso di danni arrecati all’immagine della Cooperativa, pur non in presenza di danni economici.

La determinazione delle sanzioni e la loro gradualità sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 8

Le azioni dei Soci cooperatori ed il relativo sovraprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all’atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l’esistenza della Società.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa ha l’obbligo di iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l’ammissione.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 9

Il Regolamento interno:

-determina le sanzioni di cui all’art. 7;

-disciplina i rapporti tra la società e i soci con particolare riferimento ai criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci.

-determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

-disciplina il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l’altro, i poteri del Direttore, se nominato.

-stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali da porre a carico dei soci a copertura delle spese di gestione della società;

– stabilisce le modalità di convocazione e di elezione degli organi della società nonché le modalità di adesione alla società ad integrazione, eventualmente, di quanto già stabilito dal presente statuto;

. stabilisce le modalità di reclutamento e i compiti del personale eventualmente impiegato;

-stabilisce le procedure per l’acquisizione di beni e servizi.

Il Regolamento interno è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 10

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci inadempienti rispetto agli obblighi stabiliti dallo statuto e/o dal Regolamento interno e alle obbligazioni contratte con la società.

RECESSO E DECADENZA

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti previsti dal presente statuto;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell’interesse della Società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l’Arbitro nominato secondo quanto previsto dall’articolo 45 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamento Interno e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Nei casi indicati dalla lettera d) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all’Arbitro di cui all’articolo 45 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Art. 13

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies del codice civile.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale eventualmente assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 14

In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione;l’accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Quando trovi applicazione l’ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all’articolo precedente.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta/00);

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge

Per lo svolgimento delle proprie attività l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare di partecipare a bandi e gare che prevedano un finanziamento pubblico delle attività e prevedere, per la parte non coperta dai contributi pubblici, apporti da enti privati, amministrazioni locali e dagli stessi soci nelle forme e nelle misure che saranno approvate dall’ Assemblea dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente punto 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 16

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 del codice civile; in quest’ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se nominato, o il Revisore Unico, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale o il Revisore Unico, se nominato, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci come già previsto dall’articolo 6 del presente statuto. La redazione della nota integrativa al bilancio dovrà riportare le informazioni prescritte dalla normativa vigente per le organizzazioni di produttori.

RISTORNI

Art. 17

L’Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento,può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità e la qualità del prodotto conferito.

I ristorni posso essere distribuiti a ciascun socio:

a)-in forma liquida;

b)-mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate o con l’emissione di nuove azioni anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 del codice civile;

c)-mediante l’emissione di strumenti finanziari.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la Cooperativa,nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire tra i soci , quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 18

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea, comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la Cooperativa abbia i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

e) ad eventuale riserva straordinaria;

f) a fini mutualistici.

In ogni caso l’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o disposte dall’Assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 19 del presente statuto, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art. 19

Sono organi sociali della Cooperativa:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato o Revisore Unico;

d) il Tavolo di Consultazione

a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio avente diritto di voto almeno quindici giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci o con avviso pubblico sulla stampa locale, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, Con le stesse modalità e gli stessi termini è eventualmente avvisato il rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari, quando nominato.

In aggiunta a quanto sopra previsto, Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

In assenza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 21

Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qual volta sia ritenuto necessario o utile alla gestione sociale dal Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato o dal Revisore unico, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi l’Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Compete in ogni caso all’Assemblea ordinaria dei soci:

  1. l’approvazione del bilancio, corredato di una relazione dettagliata sulle attività svolte da pubblicarsi sul sito istituzionale della società;
  2. la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio entro i termini stabiliti dal presente statuto ;
  3. la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, e del suo Presidente e la nomina del Revisore unico;
  4. il conferimento e la revoca, secondo quanto previsto agli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, dell’incarico di revisione contabile, determinando contestualmente il compenso relativo all’intera durata dell’incarico;
  5. la determinazione dei compensi a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  6. la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati, o del Revisore unico;
  7. deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, quando nominati o Revisore unico, e del soggetto incaricato del controllo contabile, se diverso dal Collegio sindacale e dal frevisore unico;
  8. l’approvazione del Regolamento interno previsto dal presente Statuto;
  9. l’approvazione del Piano del BioDistretto avente durata coincidente con la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nonché sue eventuali variazioni;
  10. deliberare l’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico e/o ad una Rete di BioDistretti;
  11. deliberare l’eventuale costituzione di fondi necessari allo svolgimento delle attività;
  12. esprimere il proprio parere vincolante sulle proposte del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario.

L’Assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea ordinaria può svolgersi anche in modalità videoconferenza.

Art. 22

Assemblea straordinaria

All’Assemblea straordinaria compete deliberare:

a) – sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) – sullo scioglimento della Società e, conseguentemente, sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;

c) – su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23

Quorum costitutivi e deliberativi

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all’adunanza.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 24

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea e modalità delle votazioni

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno due mesi nel Libro Soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti dal presente statuto per i soci finanziatori.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute, eccetto i soci persone giuridiche che hanno diritto a due voti; nel caso di persone giuridiche che associno almeno 30 aziende agricole, a queste persone giuridiche spettano cinque voti.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare mediante delega scritta soltanto da altro socio avente diritto al voto; ciascun Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini, entro il secondo, che collaborano all’impresa.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372 del codice civile.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell’Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Art. 25

L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o in loro assenza da persona designata dall’Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L’Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

L’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 7 ad un massimo di 13 consiglieri tra cui il suo Presidente. Non meno di un terzo dei componenti deve appartenere al settore primario e al suo interno deve essere assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell’art.2386 del Cod. Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci all’atto della nomina,i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed uno o più Vice Presidenti; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall’Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell’esercizio delle loro mansioni.

Relativamente al divieto di concorrenza e agli interessi degli amministratori, valgono le disposizioni degli articoli 2390 e 2391 del codice civile.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce,tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati o il Revisore Unico.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le deliberazioni degli amministratori devono essere trascritte nell’apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all’esclusiva competenza dell’Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l’adesione della cooperativa a Reti Interdistrettuali, Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, o del Revisore unico , determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari incarichi in conformità del presente statuto.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381 quarto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione elabora e propone all’Assemblea dei soci per l’approvazione, un piano d’azione denominato “ Piano di Distretto “ di durata coincidente con la durata del suo mandato , individuando, tra l’altro, le modalità di sviluppo a breve termine. Elabora altresì e propone all’Assemblea per la sua approvazione ed il successivo invio all’Amministrazione regionale perché lo possa esaminare ed approvare, eventuali variazioni del Piano di Distretto.

Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti il Tavolo di Consultazione.

c) IL PRESIDENTE

Art. 30

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di più vice Presidenti dal vice Presidente più anziano.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione,tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo , ad altro socio designato dall’Assemblea.

d) IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

Quando si verifichino i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, primo comma, e art. 2477, secondo e terzo comma, del codice civile, è d’obbligo la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore unico.

Indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, l’Assemblea provvede a nominare comunque il Revisore Unico.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2397, secondo comma del codice civile.

I Sindaci o il Revisore durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

L’Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci o al Revisore valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Revisore unico possono esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 32

e) IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE

Il Tavolo di Consultazione é istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione al BioDistretto da parte degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuna organizzazione professionale di categoria, associazione ambientalista o di consumatori maggiormente rappresentativa e dalla Università ed Enti di Ricerca, presenti nel territorio interessato dal BioDistretto.

Al Tavolo di Consultazione partecipano di diritto i Sindaci o loro delegati dei Comuni dove sono presenti aziende biologiche che aderiscono al BioDistretto ed i Presidenti di Provincia o Città Metropolitane in cui sono presenti aziende biologiche che aderiscono al BioDistretto.

Il Tavolo di consultazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito nella elaborazione del Piano di BioDistretto e del programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altro consigliere nominato dal Consiglio.

La convocazione del Tavolo di consultazione avviene mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione con l’indicazione del luogo, data e ora della riunione e ordine del giorno.

Art. 33

CONTROLLO CONTABILE

Quando ricorrano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale o del Revisore Unico.

Qualora il controllo contabile non possa essere demandato al Collegio Sindacale, esso è esercitato da un Revisore Unico o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni in materia di controllo contabile di cui al paragrafo 4, Sezione VI bis del Capo V del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti approvati dall’Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci, e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio decisorio di un Arbitro, nominato da un terzo estraneo alla Società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in causa, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo alla società, scelto dal presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina dell’Arbitro, a pena di decadenza dall’incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata ottemperanza all’incarico, la nomina dell’Arbitro avverrà a cura del presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all’Arbitro dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

L’Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto, attribuendo alla parte soccombente i costi dell’arbitrato, o ripartendoli tra le parti in causa in caso di conciliazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 , n. 5.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 35

La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:

a. di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E’ fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 2545-quinquies del codice civile.

La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all’atto del suo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art. 36

In qualunque caso di scioglimento della Società, ai sensi dell’articolo 2545-duodecies del codice civile, l’Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Per tutto quanto non è regolato dall’Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.